Sez. 1, Sentenza n. 9836 del 06/10/1990 (Rv. 469396 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - ORDINANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA IN UN'ESECUZIONE IMMOBILIARE - RISOLUZIONE DI CONTESTAZIONE TRA I CREDITORI - TASSAZIONE PROPORZIONALE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - ORDINANZA DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA IN UN'ESECUZIONE IMMOBILIARE - RISOLUZIONE DI CONTESTAZIONE TRA I CREDITORI - TASSAZIONE PROPORZIONALE - ESCLUSIONE.*
Nella disciplina dell'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, deve escludersi l'assoggettabilità a tassazione proporzionale dell'ordinanza di distribuzione della somma ricavata dalla vendita in un'esecuzione immobiliare, allorché il giudice dell'esecuzione non abbia risolto contestazioni tra i creditori, ma si sia limitato a compiere una mera verifica del consenso dei creditori medesimi al piano di riparto, atteso che in tale ipotesi il provvedimento si risolve in un mero atto esecutivo, non definisce un giudizio, e quindi non rientra in alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 8 della tariffa all. A del citato decreto. (Conf 3336/89, mass n 463390; (Conf 4391/87, mass n 453124).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 588, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)