Sez. L, Sentenza n. 9006 del 20/06/2002 (Rv. 555211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Conversione d'ufficio in licenziamento per giustificato motivo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
È ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo, purché non vengano mutati i motivi posti a base della iniziale contestazione e non si renda necessario l'accertamento di fatti nuovi e diversi da quelli addotti inizialmente dal datore di lavoro a sostegno del proprio recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che aveva ritenuto che le mancanze addebitate al prestatore di lavoro - cui era stata affidata la responsabilità di carichi di cospicuo valore - , pur obiettivamente idonee a ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, e pertanto proporzionate alla sanzione più grave, fossero tuttavia attribuibili a mera colpa, sia pure di grado elevato, e, pertanto, giustificassero la conversione del licenziamento, intimato per giusta causa, in recesso per giustificato motivo soggettivo.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)