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Sez. L, Sentenza n. 7617 del 06/06/2000 (Rv. 537314 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Conversione d'ufficio in licenziamento per giustificato motivo - Ammissibilità - Limiti - Mutamento dei fatti posti a base dell'iniziale contestazione o accertamento di circostanze diverse da quelle poste a base del recesso - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537314-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

È ammissibile, ad opera del giudice e anche d'ufficio, la conversione del licenziamento per giusta causa in quello per giustificato motivo soggettivo; tale principio, tuttavia, trova il suo limite nella regola generale della immutabilità della contestazione, onde esso non può essere applicato quando vengano mutati i motivi posti a base dell'iniziale contestazione e quando la conversione in licenziamento per giustificato motivo importi la necessità di accertare fatti nuovi e diversi da quelli inizialmente addotti dal datore di lavoro a sostegno del suo recesso (nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto il giustificato motivo soggettivo per le mancanze addebitate, sulla base di ipotesi disciplinari contemplate nel contratto collettivo, dopo che il datore di lavoro aveva espressamente dedotto in primo grado che il licenziamento non era stato adottato in base alle previsioni del contratto collettivo ma soltanto ex art. 2119 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)