Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 18/09/1992 (Rv. 478738 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - In genere | Domanda di recesso dal contratto e domanda di risoluzione per inadempimento - Rapporto - Proposizione della prima in appello - Ammissibilità - Carattere nuovo rispetto alla seconda proposta in primo grado - Esclusione.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - In genere
La domanda di "recesso" dal contratto costituisce una domanda più limitata rispetto a quella della "risoluzione" per inadempimento, poiché, in quanto ricompresa nell'unico fatto costitutivo del diritto vantato, non altera i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione e non sposta la controversia su un piano diverso; ne consegue che detta domanda, non costituendo "domanda nuova" rispetto a quella di risoluzione del contratto, è proponibile per la prima volta anche in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)