Sez. 1, Sentenza n. 816 del 15/01/2009 (Rv. 606073 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | In genere - Eccezioni in senso stretto e mere difese - Differenza - Giudizio di appello - Mere difese - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
L'eccezione di mancata prova dell'avvenuto recesso, nonchè della sua invalidità o efficacia, sollevata al fine di resistere alla domanda di liquidazione della quota proposta dal socio asseritamente receduto, costituisce eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall'attore; pertanto, essa non è deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l'avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)