Sez. 3, Sentenza n. 18096 del 12/09/2005 (Rv. 584110 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | In genere - Eccezioni in senso stretto e mere difese - Differenza - Giudizio di appello - Mere difese - Ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Ai sensi dell'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. (come sostituito, nel testo vigente, dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353), non sono ammissibili nuove eccezioni, al di fuori di quelle rilevabili d'ufficio, mentre sono sempre proponibili le mere difese, che si differenziano dalle prime poiché con esse le parti si limitano a contestare genericamente le reciproche pretese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che era proponibile in appello la contestazione formulata da un'impresa assicuratrice circa la deduzione dei limiti della propria responsabilità indennizzatoria, ai sensi dell'art. 1191 cod. civ., resistendo alla pretesa dell'assicurato, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto bensì di una difesa in senso proprio diretta a contrastare la "causa petendi").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)