Sez. 5, Sentenza n. 14020 del 15/06/2007 (Rv. 599299 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Eccezioni nuove - Non proponibilità - Ambito di applicazione della preclusione - Mere difese - Proponibilità in appello - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel processo tributario è consentito alla parte rimasta contumace in primo grado proporre in grado d'appello mere difese, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte, in quanto il divieto di proporre eccezioni nuove, di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)