diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5819 del 10/11/1979 (Rv. 402475 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - SOSTITUZIONE DELLA IMPROPONIBILITA CON LA TEMPORANEA IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1979-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402475-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - SOSTITUZIONE DELLA IMPROPONIBILITA CON LA TEMPORANEA IMPROCEDIBILITA DELLA DOMANDA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - SOPRAVVENIENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO MEDESIMO - OBBLIGO DEL GIUDICE D'APPELLO.*

Nelle controversie previdenziali, intervenuta, nel corso del giudizio di secondo grado, la riforma del rito del lavoro - la quale, in relazione al mancato esaurimento dei procedimenti prescritti per la composizione delle controversie in Sede amministrativa, ha sostituito alla sanzione dell'improponibilita della domanda, di cui al testo dell'abrogato art 460 cod proc civ, quella della sua temporanea improcedibilita, di cui al nuovo testo dell'art 443 cod proc civ -, il giudice d'appello e tenuto, ai sensi di quest'ultima norma, a disporre la sospensione del giudizio, con assegnazione all'attore in prime cure di un termine per il compimento dell'atto omesso. (Conf 3624/77, mass n 387244; (Conf 4747/76, mass n 383486).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)