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Sez. L, Sentenza n. 4747 del 29/12/1976 (Rv. 383486 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROCEDIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ED ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PROCEDIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - DECORRENZA - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383486-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROCEDIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ED ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - PROCEDIBILITA DELLA DOMANDA GIUDIZIALE - DECORRENZA - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*

Ai sensi degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ, nel nuovo testo fissato rispettivamente dagli artt 1 e 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, il preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi, per la composizione delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, ivi comprese quelle in materia di assegni familiari, non costituisce piu condizione di proponibilita dell'Azione giudiziaria, ma soltanto condizione di procedibilita della domanda. L'accertamento, in corso di causa, dell'omessa proposizione del ricorso amministrativo non toglie efficacia all'attivita processuale gia svolta, ma comporta l'Obbligo del giudice di sospendere il processo e di assegnare un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso medesimo, rimanendo irrilevante l'eventuale decorso dei termini di decadenza fissati in proposito dalle leggi speciali (art 8 della legge n 533 del 1973). La domanda giudiziale diviene procedibile dopo che, proposto il ricorso amministrativo, cessi la causa di sospensione, per esaurimento del procedimento amministrativo, per decorso dei termini previsti per il compimento del procedimento medesimo, o comunque per decorso del termine massimo di centottanta giorni dalla data di proposizione del ricorso. Le predette norme sono applicabili ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge n 533 del 1973, e comportano, ove sopravvenute in Sede di legittimita, la Cassazione con rinvio della sentenza che abbia dichiarato l'improponibilita della domanda, secondo la previgente normativa, affinche il giudice di rinvio provveda in ordine alla sospensione. (Conf 1822/76, mass n 380607; (Conf 1946/75, mass n 375645).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 443, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 460, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 57 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 58 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)