Sez. 2, Sentenza n. 6981 del 26/11/1986 (Rv. 449058 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO - PREVIA PROPOSIZIONE DI ALTRA AZIONE TIPICA - RIGETTO SUL PRESUPPOSTO DELLA CARENZA AB ORIGINE DELL'AZIONE STESSA PER DIFETTO DEL TITOLO POSTO A FONDAMENTO - AZIONE D'INDEBITO ARRICCHIMENTO - PROPONIBILITÀ - FATTISPECIE (RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER LA MANCANZA DI FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM DEL RELATIVO NEGOZIO).*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - CARATTERE SUSSIDIARIO - PREVIA PROPOSIZIONE DI ALTRA AZIONE TIPICA - RIGETTO SUL PRESUPPOSTO DELLA CARENZA AB ORIGINE DELL'AZIONE STESSA PER DIFETTO DEL TITOLO POSTO A FONDAMENTO - AZIONE D'INDEBITO ARRICCHIMENTO - PROPONIBILITÀ - FATTISPECIE (RIGETTO DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO CONTRATTUALE PER LA MANCANZA DI FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM DEL RELATIVO NEGOZIO).*
La proponibilità dell'Azione generale di arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 cod. civ., non è esclusa dall'esperimento con esito negativo di altra Azione tipica, qualora la relativa domanda sia stata respinta sotto il profilo della carenza "ab origine" dell'Azione stessa (nella specie "ex contractu") per difetto del titolo posto a suo fondamento. Pertanto, il rigetto della domanda di adempimento contrattuale, pronunziato per la Mancanza delle particolari forme prevedute "ad substantiam" in relazione all'invocato contratto (nella specie: contratto d'opera professionale tra un comune e un ingegnere per la predisposizione di un progetto di costruzione), non preclude all'attore la possibilità di esperire l'Azione di arricchimento nei confronti di chi abbia lucrato la prestazione eseguita nonostante l'inoperatività del vincolo contrattuale. (V 3806/83, mass n 428728; (V 3097/75, mass n 377198; (Conf 4275/83, mass n 429204; (Conf 3682/81, mass n 414319).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)