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Sez. 3, Sentenza n. 14234 del 28/07/2004 (Rv. 575024 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Inadempimento delle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto - Gravità dell'inadempimento - Configurabilità - Fattispecie in tema di locazione.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575024-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

Qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 cod.civ., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)