Sez. 2, Sentenza n. 1693 del 17/04/1996 Cc. (dep. 07/05/1996) Rv. 204765 - 01
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione del comportamento criminoso - Possibilità di dedurre la pericolosità dal fatto-reato - Esclusione - Riferimento alla personalità complessiva dell'indagato - Necessità.
Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari
In tema di esigenze cautelari l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (nel testo introdotto dall'art. 3 legge 8 agosto 1995, n. 332) prescrive che la pericolosità dell'indagato vada desunta non solo dalle specifiche modalità e circostanze dell'azione, ma anche dalla sua personalità, la quale, pertanto, non può essere riduttivamente dedotta dal fatto-reato, bensì deve essere ricollegata a elementi diversi che, complessivamente considerati, si mostrino significativi di una inclinazione a delinquere, quali le specifiche caratteristiche soggettive (indole, condizione sociale, culturale, etc.), gli eventuali ed ulteriori fatti o comportamenti concreti posti in essere, l'esistenza di precedenti penali. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato il provvedimento di riesame che aveva confermato la misura cautelare traendo il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)