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Sez. 5, Sentenza n. 2975 del 14/06/1996 Cc. (dep. 02/08/1996) Rv. 205598 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Pericolo di reiterazione del reato - Personalità dell'indagato - Valutazione - Possibilità di dedurre la pericolosità dalle modalità del fatto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205598-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In tema di esigenze cautelari, le "specifiche modalità e circostanze del fatto" possono essere utilizzate anche nella valutazione della personalità dell'indagato, nelle ipotesi in cui questa venga desunta da "comportamenti o atti concreti", senza che questo comporti una sovrapposizione di elementi sintomatici in violazione della lettera della norma; è pur vero, infatti, che il testo dell'art. 274 lett. c) - come modificato dall'art. 3 legge 8 agosto 1995 n. 332 - tiene distinti l'elemento oggettivo e quello soggettivo, che congiuntamente e non alternativamente devono essere presi in considerazione nella valutazione della sussistenza del pericolo di commissione di ulteriori reati gravi o della stessa specie di quello per cui si procede: ciò non esclude, tuttavia, che, ferma restando la valutazione del fatto-reato con riferimento alla specificità di modalità e circostanze, la personalità "pericolosa" non possa essere desunta dal medesimo comportamento criminoso; è infatti non solo legittimo, ma addirittura doveroso trarre la natura della personalità proprio da quella condotta che ne può costituire la più immediata e genuina espressione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)