Sez. L, Sentenza n. 1296 del 02/03/1982 (Rv. 419176 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Il licenziamento intimato per inadempimento o Mancanza del lavoratore è assoggettato alla disciplina contenuta negli artt. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, a meno che non sia applicabile all'atto una diversa disciplina (legislativa, collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) la quale, oltre ad includerlo fra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al regime giuridico per queste previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 il quale, pertanto, può operare soltanto in presenza di una siffatta norma di richiamo. (Conf 5035/81, mass n 415818; (Conf 4971/81, mass n 415747; (Conf 1781/81, mass n 412466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)