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Sez. L, Sentenza n. 4971 del 22/08/1981 (Rv. 415747 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER RAGIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1981-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415747-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER RAGIONI DISCIPLINARI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Il licenziamento per ragioni disciplinari - i cui presupposti si caratterizzano non tanto in ragione della loro riferibilità o meno ad un comportamento del lavoratore, quanto per l'incidenza (immediata o differita) che essi hanno di per sè sulla possibilità di prosecuzione del rapporto - è assoggettato alla disciplina dello art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 unicamente quando, per previsione di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non soltanto incluso tra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 oppure ad analoga procedura. (Conf. 1781/81, mass. N. 412466; (Conf. 2356/80, mass. N. 406047; (Conf. 38/80, mass. N. 403413).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)