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Sez. L, Sentenza n. 6315 del 23/11/1982 (Rv. 423958 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423958-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DISCIPLINA EX ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Il licenziamento disciplinare, il quale in via generale è assoggettato alla disciplina contenuta nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604 e non alle modalità e prescrizioni dettate dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori, può tuttavia essere regolato da quest'ultima norma solo quando, per previsione di legge o di contratto collettivo o di atto proveniente dal datore di lavoro, risulti non solo incluso fra le sanzioni disciplinari, ma anche espressamente sottoposto alla normativa fissata dal citato art. 7 o da altra fonte equipollente, sicché emerga inequivocabilmente l'intento di apprestare al lavoratore una tutela più incisiva ed efficace di quella del codice civile e della legge n. 604 del 1966. (nel caso di specie tale deroga è stata ravvisata negli artt. 103 e 104 del C.C.n.L. per i dipendenti da aziende commerciali del 21 novembre 1973). (Conf 1296/82, mass n 419176; (Conf 1263/82; (Conf 4971/81, mass n 415747; (Conf 1781/81, mass n 412466; (Conf 5498/77, mass n 389148; (contra 3937/79, mass n 400399).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 21/11/1973 num. 103, Contr. Coll. 21/11/1973 num. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)