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Sez. L, Sentenza n. 7619 del 12/07/1995 (Rv. 493247 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Evento morboso del lavoratore - Accertamento della idoneità fisica - Sospensione dell'attuazione del rapporto alla stregua delle risultanze del controllo per incompatibilità del lavoro col quadro patologico - Successivo accertamento giudiziale dell'inesistenza di detta incompatibilità - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 1218 cod. civ. - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493247-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro, a seguito di un periodo di malattia del dipendente, disponga - in relazione ad un evento morboso con possibili riflessi non limitati ad una temporanea incapacità lavorativa - l'accertamento della idoneità fisica del dipendente ai sensi dell'art. 5 legge n. 300 del 1970 e la sospensione dell'attuazione del rapporto per un periodo in cui da tale controllo risultava un quadro patologico incompatibile con l'espletamento dell'attività dedotta in contratto, il rifiuto delle prestazioni lavorative offerte può configurare, con riguardo al successivo accertamento in sede giudiziale dell'inesistenza di tale inidoneità al lavoro, una responsabilità per inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod. civ.; tale responsabilità può essere tuttavia esclusa quando sia dimostrato che l'adempimento è mancato a causa di un errore che non derivi da fattori puramente soggettivi ed appaia scusabile alla stregua del criterio della ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)