Sez. 1, Sentenza n. 11318 del 23/11/1990 (Rv. 469887 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DONI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - ACCORDO G.A.T.T. SULLE TARIFFE DOGANALI DEL 30 OTTOBRE 1947 - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA - NOZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI I.G.E. SULLA IMPORTAZIONE DI COTONE GREZZO.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI - (DIRITTI DI CONFINE - DONI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - ACCORDO G.A.T.T. SULLE TARIFFE DOGANALI DEL 30 OTTOBRE 1947 - PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA - NOZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI I.G.E. SULLA IMPORTAZIONE DI COTONE GREZZO.*
Il principio della parità tributaria, fissato dalla norma terza dell'accordo G.a.T.T. Sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), va inteso in senso globale, considerando cioè il coacervo delle tassazioni che sconta il prodotto nazionale durante l'intero ciclo economico, secondo la normalità delle sue fasi, a partire da quella di acquisto e di lavorazione della materia prima, fino al raggiungimento dello stesso livello in cui trovasi il prodotto importato. Pertanto, con riguardo all'IGE all'importazione di cotone grezzo, applicata nell'aliquota fissata dalla legge 12 agosto 1957 n. 757 (in relazione all'art. 17 del R.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2), il suddetto principio non può essere invocato per ottenere la restituzione di quanto pagato in più, rispetto alla minore aliquota introdotta dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958 n. 267, dato che quest'ultima legge, muovendo dal presupposto della sperequazione che la precedente unicità dell'aliquota provocava in danno del prodotto nazionale rispetto a quello importato (non tenendo conto dell'incidenza, sul carico fiscale complessivo del primo, delle tassazioni dei passaggi del cotone in seme), ha obiettivamente inteso realizzare la perequazione del trattamento fiscale complessivo, riducendo l'aliquota per il solo prodotto nazionale. (Conf 7780/86, mass n 449742; (Conf 4311/85, mass n 441786; (Conf 5024/84, mass n 436854).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 12/08/1957 num. 757, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)