Sez. 1, Sentenza n. 4311 del 23/07/1985 (Rv. 441786 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA SUL COTONE SGRANATO NAZIONALE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 267 - ESTENSIONE ALL'I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE SULLO STESSO PRODOTTO PROVENIENTE DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (I.G.E.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - FATTISPECIE VARIE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA SUL COTONE SGRANATO NAZIONALE PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 267 - ESTENSIONE ALL'I.G.E. ALL'IMPORTAZIONE SULLO STESSO PRODOTTO PROVENIENTE DA PAESI ADERENTI ALL'ACCORDO GATT - ESCLUSIONE.*
La riduzione dal 6% al 4% dell'aliquota dell'i.G.e. Dovuta sul cotone sgranato nazionale, disposta dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958 n. 267, non si estende all'i.G.e. All'importazione sullo stesso prodotto proveniente da paesi aderenti all'accordo GATT del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), tenuto conto che tale riduzione, disposta limitatamente al prodotto italiano per eliminare sperequazioni determinate in suo danno per effetto dell'aliquota unica introdotta dalla legge 12 agosto 1957 n. 757, in relazione alla tassazione dei precedenti passaggi dal cotone in seme, non interferisce sul principio della parità fiscale fra prodotto nazionale e prodotto importato, di cui alla norma III (ora IV) del citato accordo, il quale è da applicarsi con criteri di globalità, considerando cioè tutte le imposizioni scontate "a monte" dal similare prodotto nazionale nelle precedenti fasi di produzione e commercializzazione. Nè per dette importazioni può essere invocata la minore aliquota del 3%, previgente alla citata legge n. 757 del 1957, alla stregua della norma II (ora III) n. 1 lett. B) del medesimo accordo GATT, che fa Obbligo di applicare alle merci comprese nella lista XXVII diritti doganali non superiori a quelli in vigore alla data di adesione, dato che la suddetta i.G.e. All'importazione, con riferimento alla disciplina GATT, è un tributo interno, non un dazio doganale. (V 5025/84; (V 7591/83, mass nn 432198 e 432199; (V 6735/83, mass nn 431450 e 431451).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 12/08/1957 num. 757, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)