diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7780 del 20/12/1986 (Rv. 449742 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA NEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - COTONE IN MASSA DEPURATO DAL SEME PROVENIENTE DALL'AREA GATT - ALIQUOTA PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 267 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449742-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA NEL 1972) - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - I.G.E. ALLA IMPORTAZIONE - IN GENERE - COTONE IN MASSA DEPURATO DAL SEME PROVENIENTE DALL'AREA GATT - ALIQUOTA PREVISTA DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 21 MARZO 1958 N. 267 - INAPPLICABILITÀ.*

Il principio della parità del trattamento fiscale, rispetto al similare prodotto nazionale, del prodotto importato da paesi aderenti all'accordo GATT sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 (reso esecutivo con legge 5 aprile 1950 n. 295), posto dall'articolo terzo (ora quarto) dell'accordo medesimo, va inteso in senso globale, considerando cioè il coacervo delle tassazioni che sconta il suddetto prodotto nazionale durante l'intero ciclo economico, secondo la normalità delle sue fasi, a partire da quella di acquisto e di lavorazione della materia prima, fino al raggiungimento dello stesso livello in cui trovasi il prodotto importato. Pertanto, con riguardo all'IGE all'importazione, che sia stata applicata a cotone in massa depurato dal seme proveniente dalla "area GATT", con l'aliquota posta dalla legge 12 agosto 1957 n. 757, il predetto principio non può essere invocato per conseguire un rimborso di quanto in più versato rispetto alla minore aliquota introdotta per il similare prodotto nazionale dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958 n. 267, poiché questa norma non agevola tale prodotto nazionale, ma rimuove una sperequazione che si verificava in suo danno per effetto della pregressa unicità di aliquota con quello importato (la quale non teneva conto del carico fiscale sui passaggi dal cotone in seme), e, quindi, configura una scelta correttiva del legislatore proprio rivolta all'attuazione del riportato principio (scelta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 96 del 1982, ha ritenuto giustificata e legittima, indipendentemente dal successivo ripristino dell'identità del carico di IGE sui cotoni nazionali ed esteri di cui all'art. 9 del d.l. 2 luglio 1969 n. 319, nel testo fissato dalla legge di conversione primo agosto 1969 n. 478). (V 4311/85, mass n 441786; (V 5024/84, mass n 436854; (V 7591/83, mass n 432198).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 09/01/1940 num. 2 art. 17, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 12/08/1957 num. 757, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 02/07/1969 num. 319 art. 9, Legge 01/08/1969 num. 478 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)