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Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 04/04/1996 (Rv. 496807 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE | Ritenuta d'acconto sugli interessi di capitali dati a mutuo - Obbligo dei sostituti d'imposta - Condizioni - Diritto agli interessi soltanto presunto - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496807-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE

Nel sistema delle ritenute alla fonte di cui al titolo III del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni, i sostituti d'imposta indicati nel primo comma dell'art. 23 dello stesso d.P.R. sono obbligati ad operare la ritenuta d'acconto sugli interessi dei capitali dati a mutuo, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del citato decreto, solo quando il relativo importo sia stato corrisposto effettivamente al mutuante (la quale circostanza deve essere provata dall'ufficio che contesti il mancato versamento di dette ritenute) e non anche nell'ipotesi in cui il diritto agli interessi e la corresponsione del relativo imposto siano solo presunti, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)