Sez. U, Sentenza n. 296 del 30/01/1973 (Rv. 362178 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE TRA PRIVATI COLLEGATE CON ATTI AMMINISTRATIVI, MA NON INCIDENTI DIRETTAMENTE SU DI ESSI - SUSSISTENZA - POTERI DELL'AGO - DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - GIURISDIZIONE SULLE CONTROVERSIE TRA PRIVATI COLLEGATE CON ATTI AMMINISTRATIVI, MA NON INCIDENTI DIRETTAMENTE SU DI ESSI - SUSSISTENZA - POTERI DELL'AGO - DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.*
Le controversie tra privati, le quali, pur ricollegandosi ad un atto amministrativo, non investono direttamente quest'ultimo nella sua struttura e funzione, appartengono alla giurisdizione ordinaria, ed e in potere del giudice ordinario, al fine di qualificare la fattispecie dedotta e disciplinarne gli effetti, disapplicare l'atto previo accertamento incidentale della sua illegittimita (anche per difetto dei requisiti formali, per l'inesistenza del potere e dei presupposti necessari al suo Esercizio). (V 1564/70, mass n 347446; 1185/70, mass n 346801; (V 924/70, mass n 346354).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)