diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16040 del 21/07/2011 (Rv. 619695 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.m. 8 aprile 2004, n. 127 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619695-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione dell'art. 5, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 8 aprile 2004, n. 123, che consente al giudice, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte avverso più controparti di liquidare un compenso unico maggiorato per ciascuna parte del 20% e sempre che la prestazione comporti l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto - come nel caso speculare, previsto dallo stesso comma, in cui più parti con identica posizione processuale siano state assistite e difese dallo stesso avvocato - prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non è denunciabile in sede di legittimità, se motivato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)