Sez. 2, Sentenza n. 4224 del 23/02/2007 (Rv. 595623 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE | Applicabilità a situazioni di comunione ordinaria determinatasi fra alcuni condividendi per effetto della divisione - Esclusione - Fondamento.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE
In tema di divisione ereditaria, il retratto successorio, avendo la finalità di impedire l'intromissione di estranei nello stato di indivisione determinato dall'apertura della successione "mortis causa", si applica soltanto alle comunioni ereditarie, atteso che l'art.732 cod. civ., derogando al principio della libera disponibilità del diritto di proprietà, non può trovare applicazione fuori dei casi espressamente previsti ed in particolare alla situazione di comunione ordinaria fra alcuni condividendi creatosi a seguito della divisione per la congiunta attribuzione ad essi di un bene. D'altra parte, tenuto conto che in materia di comunione ordinaria vige il principio secondo cui, ai sensi dell'art.1103 cod. civ., ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota, l'art. 732 cod. civ. non potrebbe operare in virtù del rinvio di cui all'art.1116 cod. civ., che estende alla divisione ordinaria le norme sulla divisione ereditaria, essendo escluse dall'estensione le norme incompatibili con quelle tipiche della comunione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)