Sez. 3, Sentenza n. 3289 del 15/02/2006 (Rv. 587291 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno morale - Determinazione equitativa - Riferimento alle cosiddette tabelle - Adeguatezza della relativa determinazione alle circostanze del caso concreto - Liquidazione sotto i valori tabellari - Legittimità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di danno morale, la determinazione dell'ammontare di questo risponde a criteri essenzialmente equitativi; è, pertanto, da considerarsi legittimo il riferimento effettuato a tal fine dal giudice di merito alle cosiddette "tabelle", contenenti i valori medi adottati dal medesimo ufficio giudiziario in un determinato ambito territoriale per casi consimili. È inoltre insindacabile in sede di legittimità, se sufficientemente e coerentemente motivato, il convincimento del giudice del merito in punto di adeguatezza della liquidazione del danno morale alle circostanze del caso concreto, anche se inferiore al dovuto secondo i predetti valori tabellari. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva ridotto l'ammontare del danno morale liquidato dal giudice di primo grado in favore della sorella della vittima di un sinistro stradale, sul presupposto che la vastità e la coesione del nucleo familiare della vittima, composto anche dai nonni, era tale da lenire la sofferenza, nei limiti di quanto possibile in un evento tragico del tipo in esame, con la presenza di altri affetti familiari).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)