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Sez. 3, Sentenza n. 15001 del 05/08/2004 (Rv. 576742 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno non patrimoniale per morte del congiunto - Determinazione - Criteri - Rilevanza ai fini del calcolo dell'eventuale esistenza di figli (o fratelli) superstiti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576742-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Ai fini della liquidazione del danno morale subito dal familiare superstite per la morte di un figlio legittimamente si prende in considerazione, quale elemento atto a "personalizzare" l'ammontare del danno risarcibile in considerazione della fattispecie concreta, il numero dei figli (e, rispettivamente, dei fratelli) sopravvissuti, in quanto, ferma comunque l'immensità del dolore derivante dalla perdita di un figlio, spiega la sua rilevanza ai fini della necessaria operazione atta a ricondurre la sofferenza subita ad una somma di denaro la maggiore o minore possibilità di riversare su altri figli (o fratelli) e di poter ricevere da altri figli (o fratelli) una affettività analoga a quella irrimediabilmente perduta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)