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Sez. U, Sentenza n. 1496 del 09/03/1982 (Rv. 419313 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI RESI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE REGIONALE - PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - LEGITTIMAZIONE DI DETTO CONSIGLIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419313-01

STAMPA - GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI RESI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE REGIONALE - PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE - LEGITTIMAZIONE DI DETTO CONSIGLIO - SUSSISTENZA.*

Nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963 n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, per il Sindacato sui provvedimenti resi dal consiglio dell'ordine regionale in tema di iscrizione nell'albo dei giornalisti, il consiglio medesimo ha la qualità di contraddittore necessario, in quanto destinatario delle pretesa del privato e della sentenza del tribunale che l'accolga, e, pertanto, è legittimato a proporre gravame avverso tale sentenza. (V 2932/72, mass n 360672).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 62 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)