Sez. U, Sentenza n. 2932 del 09/10/1972 (Rv. 360672 - 01)
STAMPA -GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN MATERIA DISCIPLINARE, ELETTORALE E DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'ANNULLAMENTO E LA REVOCA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL PM E DELL'INTERESSATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONDANNA ALLA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELL'ALBO - POSSIBILITA.*
STAMPA -GIORNALISTA - ALBO - ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN MATERIA DISCIPLINARE, ELETTORALE E DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO - AZIONE GIUDIZIARIA PER L'ANNULLAMENTO E LA REVOCA - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL PM E DELL'INTERESSATO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - CONDANNA ALLA ISCRIZIONE O REISCRIZIONE NELL'ALBO - POSSIBILITA.*
L'Azione giudiziaria, prevista dagli artt 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n 69, istitutiva dell' ordine dei giornalisti, e di cognizione piena, con potesta di annullamento, revoca o modifica delle deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione e cancellazione negli elenchi dell'albo, in materia disciplinare ed in tema di ricorsi relativi alle elezioni dei consigli e dei collegi dei revisori. Siffatta Azione va proposta da parte del PM o dell'interessato nei confronti del consiglio dell' ordine, contraddittore necessario nei cui confronti non puo non essere emessa la eventuale pronuncia di condanna ad un Obbligo di fare, quale la iscrizione o reiscrizione nell'albo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 62 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)