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Sez. U, Sentenza n. 646 del 07/03/1972 (Rv. 356702 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1972-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356702-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - IN GENERE - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - IN GENERE - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'IMPOSTA PAGATA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Il secondo comma dell'art 25 della legge n 246 del 1963, nel determinare il periodo - decennio 1953-1963, anteriore all'entrata in vigore della legge - del potere di imposizione del tributo sull'incremento di valore delle aree fabbricabili, poneva per cio stesso un limite interiore al potere medesimo sia sotto l'aspetto soggettivo che sotto quello oggettivo, circoscrivendo nel tempo, rispetto alla generalita dei soggetti, il potere di imposizione. Consegue che la controversia promossa dal contribuente il quale, invocando la illegittimita costituzionale di detta norma (dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 maggio 1966, n 44) chiede la ripetizione della imposta pagata, importa la negazione in radice della sussistenza del potere di imposizione del tributo ed e quindi devoluta al giudice ordinario e non alle commissioni tributarie. (V 3819'69, mass n 344138).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)