diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2401 del 03/09/1973 (Rv. 365773 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PER INESISTENZA DEL POTERE TRIBUTARIO - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECORSO DEL TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DEI RUOLI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365773-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PER INESISTENZA DEL POTERE TRIBUTARIO - PREVIO RICORSO ALLE COMMISSIONI - NECESSITA - ESCLUSIONE - DECORSO DEL TERMINE SEMESTRALE DALLA PUBBLICAZIONE DEI RUOLI - IRRILEVANZA.*

L'Azione tendente alla declaratoria di illegittimita di una pretesa tributaria non per la violazione di semplici modalita di Esercizio del potere impositivo, ma per assoluta inesistenza del potere medesimo, venuto meno nel corso del suo svolgimento e prima della sua attuazione (nella specie per intervenuta dichiarazione di incostituzionalita dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246, sull'imposta relativa alle aree fabbricabili), si risolve in una controversia avente per oggetto la contestazione in radice dello jus impositionis, che non e devoluta alle commissioni tributarie, bensi alla diretta cognizione del giudice ordinario, senza che la relativa Azione resti condizionata al previo esperimento dei ricorsi amministrativi, ne preclusa dal decorso del termine semestrale dalla pubblicazione dei ruoli, non essendo in tal caso applicabile l'art 285 del RD 14 settembre 1931, n 1175. (V 646/72, mass n 356702; 3819/69, mass n 344138).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)