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Sez. 2, Sentenza n. 261 del 26/01/1973 (Rv. 362111 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - CAUSA CONNESSA DI COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362111-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO - COMPETENZA FUNZIONALE - INDEROGABILITA - CONNESSIONE DI CAUSE - IRRILEVANZA - CAUSA CONNESSA DI COMPETENZA DEL GIUDICE SUPERIORE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE - NECESSITA - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - POSSIBILITA.*

La Competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fissata per relationem dall'art 645 cod proc civ rispetto al giudice o rispetto all'organo giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile e non puo subire deroghe per ragioni di connessione, sia che questa si presenti nei termini ampi e generici di cui all'art 40 cod proc civ sia che si tratti delle speciali ipotesi di connessione tra cause, previste dagli artt 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) cod proc civ. detto criterio di inderogabilita deve ritenersi operante sia che la situazione di connessione preesista alla emanazione del decreto ingiuntivo e alla proposizione dell'opposizione, sia che essa insorga successivamente nel corso dello stesso giudizio di opposizione, per cui, quando sulla domanda principale, proposta dal richiedente il decreto, sia competente, comunque, il pretore e sulla questione o causa connessa da decidersi con efficacia di giudicato, sia competente per valore il giudice superiore, non puo esservi attrazione e riunione tra le due cause, conservando ciascuno dei due giudici la propria particolare Competenza, salva la potesta del giudice inferiore di sospendere eventualmente, ex art 295 cod proc civ, la propria decisione sulla domanda principale, qualora ritenga che possa dipendere dalla pronuncia del giudice superiore. (Conf 1807/71, mass n 352322; 1588/71, mass n 351993; (Conf 1841/70, mass n 347828; 1268/70; 807/70, mass n 346129; (Conf 553/70, mass n 345636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)