diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6169 del 19/06/1999 (Rv. 527710 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Giustificatezza - Coincidenza di tale nozione con quelle di giusta causa e di giustificato motivo - Esclusione - Art. 2 della legge n. 108 del 1990 - Ininfluenza sulla suddetta distinzione - Desumibilità della nozione di giustificatezza dalla contrattazione collettiva - Necessità - Licenziamento ingiustificato del dirigente - Nozione.
Stato
decisa il 1999-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527710-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 - il cui art. 2 ha esteso, al licenziamento del dirigente, l'obbligo di comunicazione per iscritto, ma non quello della motivazione - la nozione di "giustificatezza" del licenziamento per tale categoria di dipendenti non coincide con quella di giusta causa e di giustificato motivo di cui agli artt. 2119 cod. civ. e 3 della legge n. 604 del 1966, ma è prevista dai principali contratti collettivi al fine del riconoscimento di una indennità supplementare in caso di ingiustificatezza del recesso datoriale. Tale ultima fattispecie si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei contratti - ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del suddetto diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)