Sez. 1, Sentenza n. 2795 del 28/03/1997 (Rv. 503383 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede principale o effettiva dell'impresa - Individuazione alla data di presentazione dell'istanza di fallimento - Conseguenze - Successivo spostamento della sede - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento, la sede principale o effettiva dell'impresa deve essere individuata alla data di presentazione dell'istanza di fallimento, con la conseguenza che in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis" diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)