Sez. 1, Sentenza n. 9070 del 07/07/2000 (Rv. 538309 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Sede principale ed effettiva dell'impresa - Nozione - Presunzione di coincidenza con la sede legale - Sussistenza - Superamento - Prova contraria - Trasferimento della sede principale successivo all'istanza di fallimento - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
La competenza a dichiarare il fallimento spetta al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si presume coincidente con la sede legale fino a quando non risulti dimostrato il contrario. Per sede effettiva deve intendersi il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, senza che rilevi il luogo di ubicazione dei fattori di produzione qualora non coincida con quello in cui si svolge l'attività organizzativa ed amministrativa. La sede effettiva deve essere individuata, ai fini della dichiarazione di fallimento, con riferimento alla data di presentazione dell'istanza di fallimento ovvero alla data del provvedimento con cui si dispone la comparizione del debitore in camera di consiglio, nel caso di procedimento d'ufficio, essendo irrilevante, in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo spostamento di sede.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)