Sez. 1, Ordinanza n. 14462 del 09/07/2005 (Rv. 583934 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede legale della società - Presunzione di coincidenza con la sede effettiva - Limiti - Trasferimento delle sede legale - Rilevanza ai fini dello spostamento della competenza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società commerciali, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'Ente opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente e non a quella successiva: a), quando il trasferimento stesso sia temporalmente vicino a detta domanda e quindi, ancorché anteriore, compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quanto meno imminente, la crisi economica dell'impresa, atteso che in tale evenienza, venendo a mancare un collegamento con l'evoluzione delle esigenze della impresa, il trasferimento della sede diviene equivoco, o, talvolta, palesemente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale, e non consente, quindi, di fondare alcuna presunzione su di esso; b), quando sussista la prova che al trasferimento della sede non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore della impresa; c), quando al compimento delle formalità inerenti al trasferimento della sede non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività di impresa nella nuova sede. Pertanto, il trasferimento della sede legale dell'impresa, che avvenga nella imminenza del manifestarsi della insolvenza, ovvero che non sia accompagnato dal trasferimento del centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi, o che non sia caratterizzato da una prosecuzione dell'attività di impresa, è inidoneo a radicare la competenza per la dichiarazione di fallimento nel tribunale nel cui circondario si trova la nuova sede legale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)