diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1753 del 15/06/1973 (Rv. 364701 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DANNI FUTURI - CRITERI EQUITATIVI - CALCOLI DI PROBABILITA - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1973-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364701-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - PERMANENTE - DANNI FUTURI - CRITERI EQUITATIVI - CALCOLI DI PROBABILITA - TABELLE DI CAPITALIZZAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE - SCELTA DEL CRITERIO DI LIQUIDAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

In tema di liquidazione dei danni, il criterio equitativo trova particolare applicazione quando si tratti di danni alla persona che si proiettino, con carattere di permanenza, nel futuro; in tali casi, non potendosi, normalmente, procedere alla Determinazione dei danni con assoluta precisione, il giudice deve necessariamente procedere alla Determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilita, relativi all'ammontare del lucro cessante, o ricorrendo puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli art 2056 e 1226 cod civ, ovvero applicando le tabelle di capitalizzazione delle rendite vitalizie approvate con RD 9 ottobre 1922 n 1403, ovvero, ancora, contemperando l'uno e l'altro criterio, particolarmente utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa. La scelta dell'uno o dell'altro criterio di liquidazione o il ricorso al criterio misto rappresenta l'espressione di una facolta discrezionale del giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)