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Sez. L, Sentenza n. 3427 del 24/04/1990 (Rv. 466808 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - INTIMAZIONE DI RECESSO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - TERMINI DI 60 GIORNI PER L'IMPUGNAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL PREDETTO RECESSO E DEL CARATTERE INDIVIDUALE DI QUEST'ULTIMO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - APPLICAZIONE DEL PREDETTO TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466808-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - INTIMAZIONE DI RECESSO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - TERMINI DI 60 GIORNI PER L'IMPUGNAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ DEL PREDETTO RECESSO E DEL CARATTERE INDIVIDUALE DI QUEST'ULTIMO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - APPLICAZIONE DEL PREDETTO TERMINE - INAMMISSIBILITÀ.*

Qualora il datore di lavoro comunichi ad un proprio dipendente il recesso in attuazione di licenziamento collettivo per riduzione di personale, come tale sottratto alla disciplina dei licenziamenti individuali posta dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 (art. 11), il dipendente resta esonerato dall'Onere della impugnazione del licenziamento nel termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 6 della citata legge, con la conseguenza che, ove venga giudizialmente accertata l'insussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al licenziamento collettivo, attribuendosi, per l'effetto, carattere individuale al suddetto recesso, il lavoratore è abilitato a farne valere l'eventuale illegittimità, per la tutela dei connessi diritti, indipendentemente dal decorso del menzionato termine, della cui osservanza non può farglisi retroattivamente carico. (V 5396/82, mass n 423161).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)