Sez. L, Sentenza n. 6015 del 04/07/1997 (Rv. 505718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Sospensioni dell'attività lavorativa per crisi aziendale - Somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione della C.I.G. - Mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G. - Natura retributiva delle predette somme - Assoggettamento di quest'ultima a contribuzione previdenziale - Necessità - Assunzione dell'onere economico relativo a dette somme da parte di un fondo speciale - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
In caso di sospensione dell'attività lavorativa per l'attualità di una crisi aziendale implicante la possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, la giuridica qualificazione delle somme corrisposte a titolo di anticipazione della prestazione previdenziale è consentita solo all'esito del procedimento per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, e in caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento della C.I.G. tali importi costituiscono solo una parte della retribuzione, al cui pagamento il datore di lavoro continua ad essere interamente obbligato in base alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti con prestazioni corrispettive, trovandosi in una situazione di "mora credendi" rispetto ad una sospensione unilateralmente da lui disposta, in difetto del relativo potere. Conseguentemente, la persistenza dell'obbligo retributivo in capo al datore di lavoro in caso di sospensione dell'attività lavorativa non seguita da intervento della Cassa Integrazione Guadagni comporta necessariamente l'assoggettamento a contribuzione previdenziale e assicurativa delle somme che risultano corrisposte a titolo di anticipazione dell'integrazione salariale, ma sono da imputare definitivamente alla retribuzione contrattualmente dovuta; né incide sull'obbligo derivante dal rapporto assicurativo previdenziale l'assunzione dell'onere economico relativo a dette somme da parte del fondo speciale di garanzia costituito presso il Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della provincia di Trento ai sensi dell'art.6 della legge della provincia autonoma di Trento del 23 ottobre 1974 n.34 (modificato dalla successiva legge provinciale n.4 del 24 gennaio 1983) in base alla quale in caso di mancato accoglimento da parte dell'autorità amministrativa della richiesta di ammissione agli interventi di integrazione salariale l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Legge 20/05/1975 num. 164 art. 5, Legge Reg. Trento 23/10/1974 num. 34 art. 6, Legge Reg. Trento 24/01/1983 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)