Sez. 6, Sentenza n. 58 del 15/01/1969 Ud. (dep. 26/02/1969) Rv. 110438 - 01
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE -SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DOPO IL DEPOSITO -NULLITA - SUSSISTENZA DI NULLITA ASSOLUTA.*
SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE -SOTTOSCRIZIONE DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DOPO IL DEPOSITO -NULLITA - SUSSISTENZA DI NULLITA ASSOLUTA.*
Il deposito della sentenza, che e l'atto con il quale le parti sono ammesse a prenderne conoscenza, presuppone il compimento della fase della sua formazione e percio segna il momento nel quale la sentenza deve possedere i requisiti formali indicati dall'art.474 cod.pen. e nulla pertanto la sentenza che al momento del deposito non rechi la sottoscrizione di tutti i componenti del collegio giudicante (nella specie la sottoscrizione di uno dei giudici avvenne dopo il deposito) e tale nullita e riconducibile in quella prevista dall'art.185 n.1 cod.proc.pen. (Conf. 104406, anno 1967, V.109445, anno 1968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 7, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)