Sez. L, Sentenza n. 5898 del 14/06/1999 (Rv. 527468 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA | Assenza dal lavoro per fruire delle cure termali - Diritto al trattamento economico di malattia - Condizioni - Prova della relativa sussistenza - Onere del lavoratore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MALATTIA
Il diritto al trattamento economico di malattia spettante, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. e della disciplina introdotta dalla legge n. 526 del 1982 (art. 4) e dal D.L. n. 463 del 1983 (art. 13), convertito nella legge n. 638 del 1983, durante il periodo di assenza dal lavoro per fruire di cure termali, compete solo quando quelle cure risultino: a) motivatamente prescritte dal medico specialista per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative; b) in concreto incompatibili con le ferie oppure quando (pur essendo compatibili) non possano essere differite al periodo feriale prestabilito dal datore di lavoro senza pregiudicare, quantomeno, il più efficace conseguimento degli obiettivi terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti. L'onere della prova relativo a tali ultimi profili sostanziali è a carico del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 526 art. 4, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 13 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)