Sez. L, Sentenza n. 584 del 22/01/1987 (Rv. 450307 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INPS - IN GENERE - TITOLARITÀ DA PARTE DI DETTO ENTE DEL DIRITTO-DOVERE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI - CONTROVERSIA TRA L'EX LAVORATORE E L'INPS SULLA INCLUSIONE DI UN COMPENSO TRA LE VOCI PENSIONABILI - EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DELL'INPS DEL GIUDICATO RESO NELLA CONTROVERSIA TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO SULLA SPETTANZA DI QUEL COMPENSO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INPS - IN GENERE - TITOLARITÀ DA PARTE DI DETTO ENTE DEL DIRITTO-DOVERE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI - CONTROVERSIA TRA L'EX LAVORATORE E L'INPS SULLA INCLUSIONE DI UN COMPENSO TRA LE VOCI PENSIONABILI - EFFICACIA RIFLESSA NEI CONFRONTI DELL'INPS DEL GIUDICATO RESO NELLA CONTROVERSIA TRA LAVORATORE E DATORE DI LAVORO SULLA SPETTANZA DI QUEL COMPENSO - ESCLUSIONE.*
L'efficacia, cosiddetta riflessa, del giudicato nei confronti dei terzi, come affermazione oggettiva di verità, non si estende ai titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso. Pertanto, l'i.N.P.S., quale titolare del diritto-dovere di provvedere alla liquidazione della pensione secondo legge, non soggiace, nella controversia nei suoi confronti promossa dall'ex lavoratore per l'inclusione di un determinato compenso fra le voci pensionabili, al giudicato, reso nella controversia svoltasi soltanto fra lo stesso soggetto e il datore di lavoro, circa la spettanza di quel compenso. (V 6029/84, mass n 437697).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)