Sez. L, Sentenza n. 1905 del 09/03/1996 (Rv. 496234 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Efficacia riflessa del giudicato quale affermazione oggettiva di verità - Estensione ai terzi titolari di un diritto autonomo - Esclusione - Conseguenze - Opponibilità all'istituto previdenziale del giudicato nella retribuzione tra lavoratore e datore di lavoro ai fini della misura della pensione - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
L'efficacia riflessa che il giudicato, in quanto affermazione oggettiva di verità, può spiegare anche nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio, non si estende ai terzi che siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato. Deve quindi escludersi l'opponibilità all'I.N.P.S., ai fini della determinazione della misura della pensione, del giudicato intervenuto tra lavoratore e datore di lavoro, circa la pertinenza al rapporto di lavoro e la qualificazione come retributiva di una determinata prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)