Sez. L, Sentenza n. 462 del 26/01/1989 (Rv. 461575 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - LICENZIAMENTO PLURIMO - IMPOSSIBILITÀ DI DIVERSA UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI - ELEMENTI RILEVANTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO - LICENZIAMENTO PLURIMO - IMPOSSIBILITÀ DI DIVERSA UTILIZZAZIONE DEI LAVORATORI LICENZIATI - ELEMENTI RILEVANTI.*
In tema di licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604, il giudice del merito - nell'indagine sulla sussistenza dei presupposti del recesso del datore di lavoro, che deve altresì provare, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, l'impossibilità di una diversa utilizzazione, in mansioni equivalenti, dei lavoratori licenziati - può tener conto, costituendo esse presunzioni semplici di significato affermativo, delle circostanze dell'obiettiva riduzione di affari dell'azienda e della mancata assunzione di lavoratori in sostituzione di quelli licenziati, essendo invece irrilevante l'affidamento della attività prima svolta dai medesimi ad altri lavoratori già in servizio. (V 583/87, mass n 450307; (V 5384/86, mass n 447927; (V 624/84, mass n 432884).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)