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Sez. 1, Sentenza n. 15310 del 13/03/2026 Cc. (dep. 28/04/2026) Rv. 289876-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO | Udienza camerale - Omessa partecipazione a distanza del detenuto che ne abbia fatto formale richiesta - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Sanatoria - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289876-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO

In tema di procedimento di sorveglianza, l'omessa partecipazione a distanza all'udienza camerale del detenuto che ne abbia fatto formale richiesta comporta una nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la quale, essendo a regime intermedio, deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, in relazione all'art. 180, comma 1, cod. proc. pen., in difetto della tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del tribunale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 236, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 146 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)