Sez. 1, Sentenza n. 5735 del 08/01/2013 Cc. (dep. 05/02/2013) Rv. 254511 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO | Partecipazione a distanza - Omessa partecipazione - Conseguenze - Sanatoria - Possibilità - Condizioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO
L'omessa partecipazione a distanza del condannato che ne abbia fatto richiesta al procedimento camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lettera c) che deve ritenersi sanata in difetto della tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero del rilievo ad opera del Collegio, essendo la parte decaduta dal diritto di farla valere.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)