Sez. 1, Sentenza n. 50456 del 15/06/2018 Cc. (dep. 07/11/2018) Rv. 274526 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO | Partecipazione a distanza - Omessa partecipazione - Conseguenze - Sanatoria - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO
L'omessa partecipazione a distanza del condannato, che ne abbia fatto richiesta, all'udienza camerale dinanzi al tribunale di sorveglianza comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che deve ritenersi sanata in difetto di tempestiva denunzia da parte del difensore ovvero di rilievo ad opera del collegio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente detta nullità fosse stata dedotta con il ricorso per cassazione, in quanto primo atto utile successivo all'udienza, cui il difensore non aveva potuto partecipare in quanto recatosi nell'istituto di pena per assistervi insieme al detenuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 146 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 45, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)