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Sez. 1, Sentenza n. 45004 del 14/11/2007 Cc. (dep. 04/12/2007) Rv. 238482 - 01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO | Previa richiesta - Traduzione o partecipazione a distanza disposta d'ufficio - Mancata partecipazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238482-01

ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO

Nel procedimento di sorveglianza, disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. in virtù del richiamo contenuto nell'art. 678 cod. proc. pen. in relazione all'art. 236, comma secondo disp. att. cod. proc. pen., una volta disposta d'ufficio la traduzione o la partecipazione a distanza ai sensi dell'art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen. dell'interessato, non è consentito - a pena di nullità ex art. 178, comma primo, lettera c) - procedere in sua assenza, salvo rinuncia a comparire. (In motivazione, la S. C. ha precisato che, nel caso in esame, l'interessato deve ritenersi dispensato dall'onere della presentazione della richiesta di audizione, non apparendo ragionevole gravarlo di un adempimento finalizzato a ottenere il provvedimento già disposto d'ufficio dal giudice).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 45 bis, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)