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Sez. 2, Sentenza n. 7035 del 29/01/2014 Ud. (dep. 13/02/2014) Rv. 258551 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Registrazione fonografica di conversazione eseguita da uno degli interlocutori con strumenti fornitigli dalla polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Condizioni - Provvedimento motivato di autorizzazione del P.M. - Necessità.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258551-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

La registrazione fonografica occultamente eseguita da uno degli interlocutori d'intesa con la polizia giudiziaria e con apparecchiature da questa fornite non costituisce documento, utilizzabile ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., ma rappresenta la documentazione di un'attività di indagine, che non implica la necessità di osservare le forme previste dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., richiedendo comunque un provvedimento motivato di autorizzazione del P.M.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)