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Sez. 2 - , Sentenza n. 12347 del 10/02/2021 Ud. (dep. 31/03/2021) Rv. 280996 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Conversazione tra presenti - Registrazione ad opera di uno dei partecipi - Supporto magnetico - Prova documentale - Utilizzabilità - Sussistenza - Applicabilità della disciplina prevista per le intercettazioni ambientali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280996-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE

La registrazione fonografica di colloqui tra presenti, eseguita d'iniziativa da uno dei partecipi al colloquio, costituisce prova documentale, come tale utilizzabile in dibattimento, e non intercettazione "ambientale" soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., anche quando essa avvenga su impulso della polizia giudiziaria e/o con strumenti forniti da quest'ultima con la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio. (Fattispecie in cui gli agenti di polizia giudiziaria avevano predisposto un servizio di appostamento in occasione dell'incontro della persona offesa – vittima di usura e richieste estorsive – con l'imputato nell'abitazione di quest'ultimo, ricevendo dalla medesima contezza di quanto registrato non appena uscita da detta abitazione e sulla base di ciò procedendo nell'immediatezza all'arresto dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)