Sez. 3, Sentenza n. 293 del 29/01/1973 (Rv. 362174 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FINALITA - DOPPIO INDENNIZZO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - FINALITA - DOPPIO INDENNIZZO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Il congegno della surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili costituisce applicazione del cosiddetto principio indennitario: in virtu di questo principio un sinistro non puo diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di due soggetti diversi, come accade nell'ipotesi in cui lo stesso evento dannoso, oltre a rendere operante la copertura assicurativa, faccia sorgere un'obbligazione riparatoria a carico di chi lo ha cagionato. In tal caso il danneggiato resta bensi l'unico titolare attivo dei due distinti rapporti obbligatori, libero di rivolgersi all'uno o all'altro o ad entrambi gli obbligati; ma l'eventualita del doppio indennizzo per lo stesso danno e scongiurata garantendo all'assicuratore o la possibilita di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile (art 1916, primo comma, cod civ) o quella di rivalersi nei confronti dello stesso assicurato, se tale possibilita sia stata da lui pregiudicata (art 1916, terzo comma, cod civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)